Gentile Cliente,
la Legge di bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di comunicare il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – anche agli amministratori delle società.
Con la recente nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha fornito tutti i chiarimenti necessari per assolvere il nuovo adempimento.
CHI RIGUARDA IL NUOVO OBBLIGO
Esso coinvolge gli amministratori ed i liquidatori delle seguenti società:
- società di capitali (SRL – SPA)
- società di persone (SAS – SNC)
- società cooperative
- società consortili
Sono esonerate le società di mutuo soccorso e le società semplici che non svolgano attività d’impresa.
Riassumendo, l’obbligo riguarda:
- tutti i soci di Società in Nome Collettivo (SNC)
- i soci accomandatari di Società in Accomandita Semplice (SAS)
- tutti gli amministratori e i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società a Responsabilità limitata (SRL) e delle Società per Azioni (SPA).
Il MIMIT nella nota n. 43836 del 12 marzo 2025 chiarisce che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi
È POSSIBILE UTILIZZARE LO STESSO INDIRIZZO PEC DELLA SOCIETÀ?
Nonostante l’introduzione della norma, Unioncamere Nazionale aveva garantito la possibilità per gli amministratori di utilizzare il medesimo indirizzo PEC già comunicato per la società.
Tuttavia, la successiva nota del MIMIT chiarisce che l’eventuale coincidenza delle PEC sarebbe preclusa dalla direttiva del 22 maggio 2015, dove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese sia “nella titolarità esclusiva della medesima“.
Di conseguenza, in caso di coincidenza si ritiene non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.
AMMINISTRATORE DI PIÙ SOCIETÀ
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
ENTRO QUANDO ADEGUARSI
Gli amministratori di imprese scritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2025.
PROFILI SANZIONATORI
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore comporta:
- il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per il rinnovo dell’amministratore). In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda;
- l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ., da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.
INVITIAMO PERTANTO TUTTI I CLIENTI CHE RIENTRANO NEL NUOVO OBBLIGO NORMATIVO A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE UN INDIRIZZO PEC PER CIASCUN AMMINISTRATORE IN MODO DA POTER ASSOLVERE CORRETTAMENTE QUESTO ADEMPIMENTO.
Contattaci per maggiori informazioni!

