Gentile Cliente,
si ricorda che il 15 settembre 2026 si conclude il periodo transitorio introdotto dal D.L. n. 200/2025 (legge n. 26/2026) con la possibilità di utilizzare, in alternativa a quello digitale, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo.
Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.
COSA CAMBIA PER I SOGGETTI INTERESSATI
Il FIR digitale viene emesso dal produttore o detentore prima dell’inizio del trasporto e deve accompagnare il rifiuto durante la movimentazione.
I soggetti coinvolti provvedono alla compilazione e alla sottoscrizione delle sezioni di rispettiva competenza secondo le modalità previste dal sistema RENTRI.
Il formulario viene quindi progressivamente aggiornato nel corso della movimentazione sino alla presa in carico del rifiuto da parte del destinatario.
La digitalizzazione interessa pertanto l’intera catena documentale e produttore o detentore, trasportatore e destinatario devono essere nelle condizioni di operare secondo modalità compatibili tra loro.
Riassumendo, queste sono le principali novità in essere dal 16 settembre:
- il FIR digitale è obbligatorio per tutti i produttori e detentori di rifiuti pericolosi iscritti al RENTRI;
- è altresì obbligatorio per specifiche attività con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi;
- le tempistiche per l’invio sono di dieci giorni per produttori e trasportatori, due giorni invece per i destinatari;
- il FIR digitale deve essere conservato per tre anni.
ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 fanno riferimento principalmente alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari e entrano in vigore a partire dal 15 settembre.
Gli importi di tali provvedimenti variano a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi oppure non pericolosi.
Contattaci per maggiori informazioni!

