Gentile Cliente,
si segnala che l’art. 10-quinquies, D.L. 38/2026, ha esteso la rottamazione quinquies anche alle pendenze nei confronti di comuni e regioni in riferimento al periodo compreso tra il 01 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Sono compresi i debiti di natura sia tributaria sia extratributaria, con la sola esclusione delle somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Il provvedimento coinvolge una serie di somme riscosse a livello locali quali IMU, TARI, imposte minori/canoni e entrate di natura patrimoniale.
Si ricorda che con la definizione agevolata è possibile estinguere le pendenze versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative (comprese le multe emesse dalla Polizia locale), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi. mora, rateizzazione e aggio.
COMUNI E REGIONI: COME ADERIRE E PAGAMENTO
I soggetti interessati possono presentare la domanda di definizione agevolata entro il 15 dicembre 2026, esclusivamente con modalità telematica.
Il contribuente può verificare i debiti definibili richiedendo il prospetto informativo contenente le cartelle/avvisi che possono essere definiti e l’importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form.
Inoltre, si specifica che è possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla rottamazione con riferimento all’intera cartella.
L’ente riscossore, entro il 28 febbraio 2027, invierà una comunicazione ai soggetti interessati di accoglimento o diniego della richiesta di adesione fornendo tutte le informazioni utili.
Si può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni, minimo di 100 €) con la prima rata in scadenza il 31 marzo 2027.
La rottamazione decade con il mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata oppure, in caso di versamento rateale, con il mancato pagamento della prima rata, il mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive), o dell’ultima.
Inoltre, per il pagamento in un’unica soluzione oppure all’atto del saldo della rata finale, è concessa una tolleranza di cinque giorni rispetto alla data prefissata.
In caso di decadenza, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, che tornerà integralmente esigibile.
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