Gentile Cliente,
come comunicato in una nostra circolare del 17 giugno scorso – consultabile in questa pagina – la Legge di bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di comunicare il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – anche agli amministratori delle società.
A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d’Italia, attraverso una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il termine ultimo per adempiere al provvedimento è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2025.
CHI RIGUARDA IL NUOVO OBBLIGO
Esso coinvolge:
- gli amministratori di SRL e SPA
- gli amministratori di SAS e SNC
- i nuovi amministratori nominati
- gli amministratori già in carica ma che non hanno ancora comunicato la propria PEC
Inoltre, si precisa che la normativa richiede l’indirizzo PEC personale dell’amministratore, ossia il suo domicilio digitale individuale. Pertanto, la PEC aziendale non è sufficiente.
Nel caso in cui si fosse amministratore di più società, allora è possibile comunicare la medesima PEC.
ENTRO QUANDO ADEGUARSI
Gli amministratori di imprese scritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2025 tramite pratica telematica con firma digitale.
Per le società costituite dopo il 1° gennaio 2025, salvo ulteriori cambiamenti, la PEC va comunicata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
PROFILI SANZIONATORI
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore comporta:
- il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per il rinnovo dell’amministratore). In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda;
- l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ., da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.
INVITIAMO PERTANTO TUTTI I CLIENTI CHE RIENTRANO NEL NUOVO OBBLIGO NORMATIVO A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE UN INDIRIZZO PEC PER CIASCUN AMMINISTRATORE IN MODO DA POTER ASSOLVERE CORRETTAMENTE QUESTO ADEMPIMENTO.
Contattaci per maggiori informazioni!

