Gentile Cliente,
Unioncamere, attraverso il comunicato dell’11 novembre 2025, segnala e chiarisce le novità apportate dall’art. 13 inserito dal Governo nel DL 159/2025 in vigore dal 31 ottobre scorso e relativo all’obbligo di comunicazione PEC da parte degli amministratori di società.
Avevamo già trattato di questo argomento nella comunicazione inviata il 7 novembre e consultabile qui sotto.
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI E CHI NO?
La novità normativa in esame restringe il perimetro dei soggetti obbligati.
Infatti, devono adempiere l’amministratore unico oppure l’amministratore delegato o, in sua assenza, il Presidente del CdA, delle società di capitali, cooperative e consortili.
Non è quindi più necessario che tutti i componenti del CdA comunichino il proprio domicilio digitale.
Restano esclusi gli amministratori di società di persone così pure i soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse (ad esempio consiglieri, presidenti di comitati, etc.).
Si ricorda infine che l’indirizzo PEC dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa e che la scadenza per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati è fissata al 31 dicembre 2025.
LE SANZIONI PREVISTE
In riferimento al mancato rispetto del termine di comunicazione fissato al 31 dicembre 2025, è confermato quanto indicato dall’art. 13:
- per le società di nuova costituzione (dopo il 1° gennaio 2025) viene sospesa la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (in attesa che essa venga integrata con il domicilio digitale);
- per le società già esistenti, ove la PEC non sia stata indicata entro il 1° ottobre 2020 (oppure in caso di cancellazione da parte del Registro delle Imprese) invece viene applicata la sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro in misura raddoppiata e viene assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
INVITIAMO PERTANTO TUTTI I CLIENTI CHE RIENTRANO NEL NUOVO OBBLIGO NORMATIVO A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE UN INDIRIZZO PEC PER CIASCUN AMMINISTRATORE IN MODO DA POTER ASSOLVERE CORRETTAMENTE QUESTO ADEMPIMENTO.
Contattaci per maggiori informazioni!

